top of page

LA PERSONALITA' GIURIDICA

Riferimenti normativi

Art. 22 Codice Terzo Settore

1. Come si ottiene


Gli ETS possono, in deroga alla procedura prevista dal D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.

Si precisa che per gli ETS settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel RUNTS, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al succitato DPR è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di al D.P.R: 361/2000.

L’ufficio competente territorialmente, entro 15 giorni, dà comunicazione alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente dell'avvenuta iscrizione al RUNTS o dell'eventuale successiva cancellazione.

L’ETS che intende ottenere la personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS deve redigere l’atto costituivo per atto pubblico mediante l’ausilio di un notaio, il quale:

  • Verifica le condizioni per la costituzione di un ETS;

  • Verifica la presenza del patrimonio minimo per ottenere la personalità giuridica;

  • Verifica la regolarità formale della documentazione allegata;

  • Entro venti giorni lo deposita, unitamente alla documentazione, presso il competente ufficio del RUNTS.

2. Patrimonio minimo

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 15.000,00 per le associazioni e a Euro 30.000,00 per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo ove nominato, devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare (alternativamente):

  • La ricostituzione del patrimonio;

  • La trasformazione in associazione non riconosciuta;

  • Fusione dell’ETS;

  • Scioglimento dell’ETS.

3. I vantaggi della personalità giuridica

Avere la personalità giuridica significa che delle obbligazioni dell’Ente risponde esclusivamente l’Ente stesso con il proprio patrimonio. Non sarà possibile per i creditori dell’Ente aggredire il patrimonio dei soci e dei loro rappresentanti.

Si ottiene così una separazione tra patrimonio dell’Ente e patrimonio dei legali rappresentanti, che vengono tutelati rispetto alla responsabilità per le obbligazioni sociali.

6 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page