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FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE

Riferimenti normativi:

- D. L. n. 102/2013, conv. in L. n. 124 del 28.10.2013

- art. 2 D. M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.05.2014

1. Cos’è la morosità incolpevole?

La morosità incolpevole è un istituto giuridico introdotto con il D.L. 102/2013 (poi convertito in L.24/2013) recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. L’art. 6 del suddetto D.L. istituisce un fondo a cui i Comuni ad alta intensità abitativa possono attingere al fine erogare aiuti agli inquilini morosi incolpevoli.

E’ poi l’art. 2 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.05.2014 a definire nel particolare la morosità incolpevole, qualificandola come ‘situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

Sempre l’art. 2, stabilisce poi le cause determinati la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale:

  • perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

2. Il fondo

L’apposito fondo statale, cui i Comuni possono accedere fino ad esaurimento scorte, è quindi finalizzato ad evitare lo sfratto dei conduttori che si trovano in condizione di morosità incolpevole e in possesso di determinati requisiti. Infatti, il fondo è finalizzato a saldare i canoni di locazione non versati, fino ad un massimo di Euro 8.000,00, al fine di bloccare la procedura di sfratto e permettere al conduttore di continuare ad abitare nell’immobile.

2.1 I requisiti di accesso

Affinché la domanda possa essere accolta, è necessario che il conduttore, oltre a trovarsi e dar prova della condizione di morosità incolpevole di cui sopra, soddisfi anche i seguenti requisiti:

  • abbia un reddito Isee non superiore a Euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee non superiore a Euro 26.000,00;

  • sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

  • sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (per maggiori info sul contratto di locazione clicca qui). Sono esclusi gli immobili di valore appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, cioè le abitazioni signorili, le ville e i castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

  • risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

  • abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione, possieda un regolare titolo di soggiorno.

2.2 Domanda e verifica dei requisiti

Il conduttore moroso incolpevole che abbia ricevuto un intimazione di sfratto, può fare domanda al proprio Comune di domicilio (il Comune ove si torva l’immobile locato in cui vive), al quale spetterà verificare i requisiti necessari ai fini dell’erogazione dell’aiuto.

Inoltre, il Comune è tenuto a verificare che il richiedente, o un suo familiare, non siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto uso o abitazione, nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile e adatto alle esigenze del nucleo familiare.

Criteri preferenziali per l’assegnazione del contributo, prevedono la presenza all’interno del nucleo familiare di un componente:

  • ultrasettantenne;

  • minore;

  • con invalidità accertata al 74%;

  • in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

** Qualora il conduttore moroso incolpevole non rientrasse nei requisiti per accedere al fondo, al fine di evitare lo sfratto potrà: - saldare tutti i canoni non pagati e le ulteriori spese in sede di udienza di convalida;

- qualora possa dimostrare di essere in situazione di difficoltà, chiedere al Giudice in sede di prima udienza il c.d. ‘termine di grazia’ ed impegnarsi al pagamento di tutto quanto dovuto nel termine di 90 giorni.

** Parleremo in maniera più compiuta dello sfratto per morosità nei prossimi articoli

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