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Impugnazione della sanzione disciplinare

Capiamo come impugnare una sanzione disciplinare ritenuta ingiusta: aspetti pratici e normativi


In cosa consiste l’impugnazione della sanzione disciplinare

Qualora il procedimento disciplinare dovesse concludersi con l’irrogazione di una sanzione disciplinare ritenuta illegittima, il lavoratore può decidere di impugnarla o:

·       Presso l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente;

·       Presso il Tribunale in veste di Giudice del Lavoro.

L’obiettivo è ottenere:

  • l’annullamento della sanzione;

  • una valutazione terza e imparziale;

  • la tutela dei diritti contrattuali e legali del lavoratore.

 

*Esempi di sanzione disciplinare illegittima:

-        Fatti inesistenti: la sanzione si basa su fatti inesistenti o falsi, o solo parzialmente verificati.

-        Sproporzione tra sanzione e fatto: per un fatto di lieve gravità viene irrogata una sanzione più elevata del dovuto e in ogni caso non prevista dal CCNL per la tipologia di fatto commesso.

-        Irregolarità procedurali: il datore di lavoro non rispetta la procedura disciplinare così come imposta dalla legge. Ad es: irrogazione della sanzione disciplinare in assenza di contestazione, omessa tempestività o specificità della contestazione disciplinare, mancato rispetto dei termini a difesa, assenza della forma scritta della contestazione dell’irrogazione della sanzione…


Il procedimento presso l’Ispettorato del Lavoro


Avvio della procedura

Una volta ricevuta la lettera di irrogazione della sanzione disciplinare, il lavoratore entro il termine di 20 giorni, dopo attenta valutazione del caso, deve impugnare la sanzione ricevuta presso l’ITL e a tal fine richiedendo la costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato.

La procedura si avvia inviando una pec o una raccomandata all’ufficio dell’ITL competente allegando l’apposito modulo che i vari uffici territoriali mettono a disposizione sui propri siti internet.

Il lavoratore può decidere di farsi assistere da un legale di fiducia che lo rappresenti durante la procedura di impugnazione presso l’ITL.


Costituzione del Collegio di conciliazione e arbitrato presso l’ITL

Con il deposito della richiesta di costituzione del Collegio il lavoratore deve nominare un proprio arbitro di fiducia che andrà a comporre il collegio unitamente a un ispettore e all’arbitro di fiducia che verrà nominato dall’azienda.

Qualora il lavoratore o l’azienda non provvedano a nominare un arbitro, l’ITL provvederà a nominarne uno ai fini della costituzione del Collegio.

Una volta che la richiesta viene inviata all’ITL, questa verrà protocollata e notificata al datore di lavoro.


Il confronto davanti al Collegio

L’Ispettore nominato, che assumerà il ruolo di mediatore durante la procedura, fisserà un incontro cui dovranno partecipare: le parti (lavoratore e datore di lavoro), eventuali loro difensori, gli arbitri di parte e l’ispettore stesso.

L’incontro è volto ad analizzare le circostanze di fatto, le ragioni che hanno motivato l’irrogazione della sanzione, le giustificazioni del lavoratore e infine la sussistenza o meno della proporzionalità tra fatto contestato e sanzione irrogata.

La decisione in merito alla legittimità o meno della sanzione viene presa di concerto da tutti i partecipanti al Collegio.


I possibili esiti della decisione

La decisione del Collegio può:

-        Confermare la piena legittimità della sanzione;

-        Accertare l’illegittimità della sanzione e prevederne la revoca;

-        Prevedere l’applicazione di una sanzione più lieve rispetto a quella irrogata.

Infine, la decisione del Collegio stabilisce la ripartizione dei costi della procedura di impugnazione tra il lavoratore e il datore di lavoro.


È sempre importante impugnare tempestivamente le sanzioni disciplinari ricevute in quanto è probabile che a fronte dell’impugnazione il datore di lavoro ne sospenda l’applicazione, rinviandola all’esito del procedimento di impugnazione presso l’ITL.

La sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa non può essere impugnata mediante la procedura presso l’ITL, ma deve seguire l’apposita procedura di impugnazione stabilita dalla legge.

 

Il procedimento giudiziario presso il Tribunale


Avvio del procedimento e contenuto del ricorso

In alternativa, qualora il lavoratore ritenga illegittima la sanzione disciplinare irrogata, può impugnarla innanzi al Tribunale competente per territorio. In questo caso sarà necessaria l’assistenza di un legale ai fini dell’avvio e della gestione del procedimento giudiziale.

Il procedimento prende avvio con il deposito di un ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. in cui lavoratore deve descrivere dettagliatamente la situazione in fatto e dunque il rapporto di lavoro, la genesi dei fatti che hanno condotto alla situazione e al comportamento contestato, le giustificazioni e lo svolgimento del procedimento disciplinare. Successivamente, il lavoratore dovrà riportare tutte le motivazioni in diritto per le quali ritiene illegittima la sanzione disciplinare e ne chiede la revoca.


Possibili esiti della causa

Il procedimento davanti al Giudice si concluderà con una sentenza che potrà:- accogliere il ricorso del lavoratore e revocare la sanzione illegittima;

-        Rigettare il ricorso e confermare la legittimità della sanzione.

Il Giudice non potrà ritenere illegittima la sanzione e procedere con l’irrogazione di una sanzione diversa ritenuta legittima. Può solo confermare o revocare la sanzione disciplinare impugnata.


Conclusioni

Impugnare una sanzione disciplinare è un diritto del lavoratore, ma va esercitato con consapevolezza, documentazione precisa e tempestività. La decisione relativa allo strumento di impugnazione migliore deve essere valutata a seconda delle specificità del caso concreto e non può essere svolta a priori; occorre valutare approfonditamente tutti gli aspetti, i vantaggi e i rischi connessi ai due strumenti che la legge mette a disposizione del lavoratore per tutelare i propri diritti.

 

un uomo che strappa un foglio di ad un collegio giudicante

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