Dimissioni per giusta causa: quando sono valide e quali diritti per il lavoratore
- Valentina Mosca
- 10 dic
- Tempo di lettura: 5 min
Dimissioni per giusta causa: quando sono valide, quali diritti spettano al lavoratore e come attivare la procedura corretta. Guida completa con riferimenti normativi e casi tipici.
Introduzione
Le dimissioni per giusta causa rappresentano uno degli istituti più delicati del diritto del lavoro e una delle principali forme di tutela del lavoratore nei confronti di comportamenti gravemente inadempienti del datore di lavoro. A differenza delle dimissioni ordinarie, esse consentono al lavoratore di interrompere immediatamente il rapporto, senza preavviso e mantenendo comunque il diritto a specifiche tutele economiche.
Pur essendo uno strumento fondamentale, la giusta causa è spesso circondata da dubbi operativi, equivoci e difficoltà nel valutarne la reale sussistenza. In questo articolo affrontiamo il tema chiarendo quando si può parlare di giusta causa, quali sono i diritti del lavoratore e come si svolge la procedura corretta.
Ø In ogni caso il lavoratore può sempre rendere le proprie dimissioni, anche in assenza di giusta causa (dimissioni volontarie). In questo caso dovrà necessariamente rispettare e fornire i termini di preavviso previsti dal CCNL applicato. Diversamente, salvo differenti accordi intervenuti con il datore di lavoro, quest’ultimo potrà legittimamente trattenere dall’ultimo cedolino l’indennità sostitutiva del preavviso.
Ø Attenzione, nei contratti a tempo determinato non è possibile dimettersi volontariamente prima della naturale scadenza. Il datore di lavoro potrebbe richiedere un risarcimento del danno per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.
1. Cosa sono le dimissioni per giusta causa: fondamento normativo
Il riferimento principale è l’art. 2119 c.c., secondo il quale ciascuna parte del rapporto di lavoro può recedere senza preavviso quando si verificano “fatti che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Dalla norma emergono due elementi essenziali:
gravità del comportamento altrui, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
impossibilità di mantenere il rapporto anche temporaneamente, neppure per il tempo del preavviso.
Le dimissioni per giusta causa, dunque, non sono una semplice scelta del lavoratore, ma un rimedio straordinario a fronte di un inadempimento datoriale particolarmente grave.
2. Quando si configura la giusta causa: le principali ipotesi riconosciute
La giurisprudenza ha progressivamente delineato una serie di situazioni in cui è riconosciuta la giusta causa di dimissioni. Tra le più frequenti:
a) Mancato pagamento dello stipendio
È una delle ipotesi più ricorrenti e più solide.
Anche un singolo ritardo reiterato nel tempo può integrare giusta causa, specie se coinvolge più mensilità o provoca un pregiudizio significativo.
b) Mobbing, molestie, comportamenti vessatori
Qualsiasi condotta idonea a ledere la dignità professionale o personale del lavoratore può giustificare le dimissioni. In questo caso si applica anche la tutela degli artt. 2087 c.c. (obbligo di tutela della salute) e D.Lgs. 81/2008 (obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro).
Ø Attenzione. Bisogna precisare come le giustificazioni per giusta causa sorrette da mobbing, molestie o comportamenti vessatori siano estremamente difficili da ottenere. Sono situazioni molto difficili da provare e comportano un concreto rischio di esito negativo.
c) Demansionamento o variazione illecita delle mansioni
Quando il datore modifica unilateralmente le mansioni in violazione dell’art. 2103 c.c., si integra un grave inadempimento.
Ø Anche in questo caso è richiesta una prova rigorosa rispetto al demansionamento o all’illecita variazione delle mansioni. Non è sufficiente una mera allegazione di fatti ai fini della prova.
d) Mancata adozione di misure di sicurezza
Se il datore non rispetta le norme antinfortunistiche, il lavoratore può rifiutare la prestazione e dimettersi per giusta causa.
In questo caso si richiama l’applicazione del D.lgs 81/2008 (obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro).
e) Condotta ingiuriosa del datore di lavoro
Minacce, offese o comportamenti lesivi dell’onore del lavoratore sono riconosciuti come giusta causa.
f) Trasferimento illegittimo
Il trasferimento imposto senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive può determinare la giusta causa di dimissioni.
Ø Il trasferimento si considera illegittimo quando, ai sensi dell’art. 2103 c.c., non è sorretto da comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda.
Ø Il trasferimento non può mai essere utilizzato come misura punitiva, ritorsiva o discriminatoria.
Ø Il trasferimento oltre i 50 km dalla residenza del lavoratore, a maggior ragione se ingiustificato, comporta il diritto del lavoratore alle dimissioni per giusta causa.
g) Grave inadempimento contrattuale
Qualsiasi violazione sostanziale degli obblighi datoriali può, se adeguatamente dimostrata, giustificare il recesso.
3. Procedura per presentare le dimissioni per giusta causa
Dal 2016 le dimissioni devono essere rassegnate obbligatoriamente in via telematica, attraverso il portale del Ministero del Lavoro.
La procedura prevede:
a. Compilazione online del modulo telematico
Accesso con SPID/CIE dal portale Cliclavoro o tramite un consulente abilitato.
b. Indicazione chiara della giusta causa nel modulo
È fondamentale indicare motivi specifici e non generici.
c. Raccolta della documentazione a supporto
Per esempio:
mancati pagamenti (estratti conto, buste paga mancanti)
comunicazioni aziendali
segnalazioni a ITL
relazioni mediche in caso di mobbing
d. Eventuale tentativo di conciliazione
Non obbligatorio, ma utile in ottica risarcitoria.
Ø Attenzione perché se le dimissioni non vengono rese con la suddetta procedura informatica sono inefficaci. Non è sufficiente l’invio al datore di lavoro una semplice comunicazione a mezzo e-mail o raccomandata.
Ø Le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni di calendario dalla data di invio del modulo telematico, sempre utilizzando la medesima piattaforma online.
4. Diritti del lavoratore in caso di dimissioni per giusta causa
a) Indennità di disoccupazione NASpI
Il lavoratore ha diritto alla NASpI come se si trattasse di un licenziamento involontario. La ratio è quella che le dimissioni per giusta causa sono sorrette da un comportamento gravemente inadempiente del datore di lavoro e tale da rendere improseguibile il rapporto di lavoro e non per volontà del lavoratore.
Ø Attenzione, bisogna precisare che non è sempre così facile e scontato ottenere la NASpI in caso di dimissioni per giusta causa. L’INPS richiede una prova rigorosa e può rigettare la richiesta. In questo caso sarà necessario impugnare tempestivamente il provvedimento di rigetto.
b) Indennità sostitutiva del preavviso
In caso di giusta causa, il lavoratore non è tenuto al preavviso, ma ha diritto a ricevere l’indennità equivalente.
Ø Attenzione, può capitare che il datore di lavoro contesti le dimissioni per giusta causa e decida di considerarle quali dimissioni volontarie. In questo caso potrebbe non solo omettere di versare l’indennità sostitutiva del preavviso, ma potrebbe anche a sua volta trattenerla al lavoratore che correttamente non ha fornito il preavviso. In queste situazioni non rimane che adire la competente autorità giudiziaria per far accertare la giusta causa sottesa alle dimissioni e tutti i relativi diritti.
c) TFR e competenze di fine rapporto
Vengono corrisposti normalmente.
5. L’onere della prova: cosa deve dimostrare il lavoratore
L’onere della prova grava sul lavoratore, che deve dimostrare:
la sussistenza del fatto (mancato pagamento, mobbing, demansionamento…)
l’inadempimento grave del datore
l’impossibilità di continuare il rapporto
Ø Il tema dell’onere della prova in capo al lavoratore si applica sia in caso di giudizio nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento della giusta causa che nel giudizio nei confronti del INPS per l’accertamento del diritto alla NASpI quali conseguenza della giusta causa di dimissioni.
Ø Tuttavia, nelle ipotesi più evidenti (come il mancato pagamento reiterato degli stipendi), il giudice applica criteri presuntivi più favorevoli.
6. Conseguenze per il datore di lavoro
La declaratoria di giusta causa può comportare:
responsabilità risarcitoria
obbligo di pagamento indennità preavviso
sanzioni in caso di violazioni contributive
possibile responsabilità penale (in tema di sicurezza o reati in materia lavoristica)
Conclusioni
Le dimissioni per giusta causa sono un rimedio importante e delicato, che tutela il lavoratore quando il datore viola gravemente i suoi obblighi contrattuali. Tuttavia, la valutazione della gravità della condotta datoriale richiede attenzione, competenza ed esperienza.
Agire senza una consulenza può comportare rischi, sia nella corretta qualificazione della giusta causa sia nella procedura telematica.

