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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: quali sono i limiti di sindacabilità del Giudice?

Corte di Cassazione, quarta sezione lavoro, ordinanza n. 3819/2020


Con tale ordinanza la Corte di Cassazione torna a sottolineare quali sono i presupposti fattuali del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e quali sono i limiti di sindacabilità del Giudice.


In particolare:


  • Il Giudice deve limitarsi a valutare i presupposti fattuali richiesti dall’art. 3 della legge 604/1966 per la sussistenza del giustificato motivo oggettivo:

a) la soppressione del settore lavorativo e del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessario la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sulla organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività;

c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse;


  • il Giudice deve verificare la sussistenza del nesso causale tra le ragioni addotte dal datore di lavoro ai fini del recesso e la soppressione del posto.


  • le scelte datoriali inerenti la gestione aziendale sono insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità ed opportunità, purché effettive e non simulate. L’obiettivo perseguito dall’imprenditore sia esso una maggiore efficienza, un incremento della produttività, e quindi del profitto, ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie, è indipendente dalla sussistenza del giustificato motivo oggettivo che si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell’impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa;

  • l’andamento economico negativo dell’azienda non è un presupposto fattuale del giustificato motivo oggettivo che il datore di lavoro debba provare necessariamente. Infatti è sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’asseto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa.

N.B. Qualora il datore di lavoro abbia invocato a giustificazione del licenziamento l’andamento economico negativo dell’azienda il dover far fronte a spese straordinarie, sarà onerato di provarne l’effettiva sussistenza in giudizio. Diversamente, il licenziamento dovrà essere considerato ingiustificato per mancanza di veridicità e pretestuosità della causale addotta.

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