Ep. 10 di 'A Cavallo di un Cavillo', ascoltatelo qui
Riferimenti normativi:
- artt. 35 e 36 CTS;
- artt. 85 e 86 CTS.
1. Chi sono le APS: normativa applicabile
Le Associazioni di Promozione Sociale, anche prima del Codice del Terzo Settore, godevano di una disciplina specifica e peculiare rispetto alle altre forme associative. La L. 383/2000 disciplinava in maniera compiuta le APS, dalla costituzione alla regolamentazione delle attività, fino agli aspetti fiscali. Il Codice del Terzo Settore, nell’ottica di rendere unitaria la normativa sugli Enti non-profit, abroga la L. 383/2000, mantenendo però la peculiarità delle APS.
Infatti, alle APS non solo si applicano le norme generiche sugli ETS, ma godono di una specifica disciplina all’interno degli artt. 35 e 36 del CTS.
Le APS sono innanzi tutto Enti del Terzo Settore ed in quanto tali, ai sensi dell’art. 4 CTS, devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Queste finalità, devono essere perseguite mediante una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS. A differenza della L. 383/2000, il CTS tipizza le attività che un APS può svolgere, proprio come accade per tutti gli altri ETS. La normativa previgente non predeterminava le attività che un APS poteva svolgere, ma si limitava a statuire che queste avrebbero dovuto perseguire genericamente attività di utilità sociale, civiche solidaristiche culturali o di ricerca spirituale. Invece, il CTS, stabilisce che l’oggetto sociale delle APS (al pari di tutti gli altri ETS), deve essere costituito dalle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS (per approfondire il tema cliccare qui). Questa è importante novità, perché sottolinea come le APS, per quanto peculiari, rientrino in ogni caso all’interno della disciplina unitaria che caratterizza gli ETS.
Come tutti gli ETS, le APS devono essere iscritte al RUNTS, nell’apposita sezione ad esse dedicata. Per potervi essere iscritte, devono rispettare tutti i requisiti imposti dal Codice del Terzo Settore, tra cui appunto lo svolgimento delle suddette attività.
** Le Associazioni costituite in forma di APS ai sensi della L. 383/2000, potranno essere iscritte automaticamente nell’apposita sezione del RUNTS, a condizione di rispettare le nuove norme contenute nel Codice del Terzo e di conseguenza adeguare i propri statuti.
2. Peculiarità delle APS
Gli artt. 35 e 36 CTS, dispone particolari requisiti che le APS devono rispettare per potersi definire tali.
Forma: Le APS devono necessariamente essere costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta. Ciò significa che non tutti gli Enti possono assumere la qualifica di APS. Ad esempio, le imprese sociali, le cooperative sociali, gli enti filantropici, non possono assumere la qualifica di APS.
Membri: Le APS devono avere almeno 7 membri persone fisiche o almeno 3 membri Associazioni di Promozione Sociale. Se non rispettano il requisito del numero minino di partecipanti non possono assumere la qualifica di APS. Qualora il numero dei partecipanti diminuisca al di sotto del minimo legale, deve essere ricostituito entro l’anno, pena la cancellazione dal RUNTS o in alternativa migrazione in un’altra sezione dello stesso (ovviamente una volta che sarà costituito).
Associati: Possono essere soci delle APS sia persone fisiche sia altri Enti del Terzo Settore comunque senza scopo di lucro, a condizione che questi non superino il 50% degli associati.
Attività: Le APS devono svolgere una o più attività ai sensi dell’art. 5 CTS nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.
Risorse: Le APS devono svolgere le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell’opera dei volontari loro associati. Requisito fondamentale è quindi che le APS siano strutturate e basate sull’attività dei volontari.
E’ concesso che si avvalgano dell’attività di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi per lo svolgimento delle attività di interesse generale. L’utilizzo di lavoratori retribuiti deve però rispondere a particolari necessità, deve essere giustificato dalla specificità dell’attività da svolgere. Ad esempio: attività contabile amministrativa, maestri o insegnanti per corsi o attività didattiche…
I lavoratori retribuiti possono essere anche gli associati dell’APS, che però in tal caso perderanno la qualifica di volontario. Infatti ai sensi dell’art. 17 CTS il volontario non può mai essere retribuito, nemmeno con forme di rimborsi spese forfettari per le attività che svolge in favore dell’ente.
In ogni caso il numero dei lavoratori retribuiti non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.
** Qualora l’APS si avvalga di lavoratori dipendenti deve tenere presente che:
la retribuzione non può essere inferiore al minimo tabellare previsto per i dipendenti delle imprese. L’APS, non può utilizzare l’assenza di scopo di lucro come giustificazione per versare ai propri dipendenti una retribuzione inferiore ai minimi garanti;
deve rispettare la normativa del lavoro in genere, ai dipendenti sono garantiti tutti i diritti riconosciuti dalla legge e si applicheranno tutte le normative previste a tutela del lavoratore;
deve rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008).
3. Regime fiscale delle APS
Anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali, le APS godono di una disciplina specifica e ben più favorevole rispetto a quella riservata a tutti gli altri ETS (ad eccezione delle Organizzazioni di Volontariato).
Non sono considerate commerciali ai fini dell’imposta sul reddito:
le quote e i contributi associativi;
le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, svolte nei confronti dei propri associati o loro familiari, anche dietro versamento di specifici corrispettivi;
la cessione di proprie pubblicazioni nei confronti prevalentemente dei propri associati, anche dietro versamento di specifici corrispettivi.
Sono invece sempre considerate attività commerciali, in deroga a quanto previsto nei punti precedenti, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
gestione di spacci aziendali e di mense;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
3.1 Regime forfettario
Per le sole APS iscritte nell’apposito registro e le cui finalità assistenziali siano state riconosciute con apposito provvedimento del Ministero degli Interni, non si considerano commerciali le attività di somministrazioni pasti e bevande, anche dietro versamento di corrispettivo specifico, a condizione che:
si svolga all’interno della sede dell’APS;
sia effettuata solo nei confronti dei propri associati;
sia complementare e secondaria rispetto all’attività istituzionale;
non ne sia effettuata pubblicità o in genere non ne vengano fornite informazioni e comunicazioni al di fuori dei propri associati.
Infine, le APS che hanno ricavi non superiori ad Euro 130.000,00 possono accedere al regime forfettario, che prevede la determinazione dei redditi applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente pari al 3%.
Le APS devono optare esplicitamente per tale regime forfettario nella dichiarazione dei redditi annuale.
Le APS che accedono al regime forfettario non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili.
4. Considerazioni finali
Alla luce di quanto esposto, sopratutto relativamente al regime fiscale, si potrebbe ritenere che il legislatore abbia tentato di ‘spingere’ gli attuali enti esistenti a trasformarsi in APS in vista dell’iscrizione al RUNTS.
Questo proprio perché le APS godono, come visto, di un regime peculiare e sotto molti punti di vista più favorevole dei normali ETS.
In particolar modo dal punto di vista fiscale è indubbio che da una parte il legislatore ha fortemente penalizzato gli ETS, favorendo dall’altra le APS.
Relativamente alle attività svolte dagli ETS generici, la maggior parte di queste verrebbero considerate commerciali e in quanto tali sottoposte a tassazione. Infatti per i normali ETS, vengono considerate commerciali tutte le attività, seppur istituzionali, svolte dietro il versamento di uno specifico corrispettivo, seppur svolte nei confronti dei soli associati. Il problema si pone sopratutto per gli enti medio piccoli, ossia la maggior parte della compagine costitutiva il mondo del terzo settore. Questi enti vengono penalizzati dalla normativa introdotta dal CTS, infatti prima le attività svolte dietro specifici corrispettivi ma effettuate nei confronti dei soli associati erano considerate non commerciali. Invece ora, il Codice del Terzo Settore prevede questa possibilità per le sole APS, che oltretutto godono di un regime forfettario per le attività commerciali più favorevole di quello previsto per gli ETS. Bisogna poi considerare che in genere un Ente di medie piccole dimensioni per poter sopravvivere deve pur prevedere qualche attività a pagamento (seppur spesso e volentieri a prezzi esigui e con il fine di finanziare le attività stesse che offre), a meno di non essere tra quei pochi enti completamente sovvenzionati da finanziamenti pubblici o privati. Tali attività verrebbero però considerate commerciali e quindi sottoposte a tassazione e non è scontato che un ente riesca a sopravvivere a fronte di un simile trattamento fiscale.
Pertanto, quando entrerà effettivamente in vigore in RUNTS è probabile che molti enti medio piccoli si trovino costretti ad assumere la qualifica di APS per accedere ad una disciplina più favorevole e in grado di permettere loro di continuare ad esistere.
Ricordo che ovviamente non è obbligatoria l’iscrizione al RUNTS, un ente può ben decidere di non diventare un ETS, ad esse continueranno ad applicarsi le norme vigenti. Parleremo di questo aspetto in uno specifico articolo.
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