Riferimenti normativi
Capo III, artt. Da 23 a 31 CTS
1. L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo principale e cardine di un ETS, è espressione della volontà dei soci e infatti ha un fondamentale funzione di indirizzo dell’Ente. Nell'assemblea, infatti, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
Ciascun associato ha un voto. L’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti agli associati che siano Enti del Terzo Settore. In particolare, sino ad un massimo di cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
In caso di eventuale conflitto di interessi si applica l’art. 2373 c.c.
Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento. In tema di rappresentanza nell’assemblea si applica l’art. 2372, commi 4 e 5 c.c.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Tali disposizioni si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
** Procedura di ammissione: Ogni ETS nel proprio Statuto (o atto costitutivo) può determinare una particolare procedura di ammissione dei nuovi soci, purché nel rispetto dei principi di democraticità e trasparenza.
Qualora lo Statuto nulla disponga, l’ammissione del nuovo socio è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda dell’interessato. Spetta sempre tale Organo, entro 60 giorni dalla richiesta deve motivare il provvedimento di rigetto e comunicarlo all’interessato.
L’interessato, entro 60 giorni dal provvedimento di rigetto, può chiedere all’Assemblea (o ad altro organo eletto dalla stessa) di riesaminare il diniego all’ammissione.
1.2 I compiti dell’Assemblea
L’Assemblea degli ETS ha i seguenti compiti inderogabili:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 25 CTS, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui sopra, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.
2. L’organo di amministrazione
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’art. 2382 c.c.
L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Anche in questo caso si applica l'articolo 2382 del codice civile.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire la nomina di uno o più amministratori ad altri ETS o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
** Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione e si applica l'articolo 2382 del codice civile. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 CTS.
2.2 La responsabilità degli amministratori
Il Codice del Terzo Settore è improntato verso la trasparenza e correttezza nell’agire degli ETS, a partire dalla loro costituzione sino alla gestione della responsabilità degli amministratori.
L’art. 28 del CTS statuisce che gli amministratori, i direttori generali, i componenti l’organo di controllo e il revisore legale dei conti, rispondono nei confronti dell’Ente, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi secondo le norme del codice civili in tema di responsabilità degli amministratori delle società (Artt. Da 2392 a 2396 e art. 2407 cc).
Ciò significa, in primo luogo, che egli amministratori hanno il dovere di agire secondo la diligenza richiesta dal proprio incarico (diligenza qualificata) e secondo le proprie specifiche competenze. Pertanto, sono sempre solidalmente responsabili nei confronti dell’Ente, qualora arrechino dei danni allo stesso avendo agito in violazione dei suddetti doveri.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere portata avanti sia dall’Assemblea a seguito di delibera o dal singolo socio, nonché dal creditore o dal terzo danneggiato.
Ai sensi dell’art.29 CTS, almeno un decimo degli associato o l’organo di controllo, possono denunziare al Tribunale gli amministratori qualora abbiano il sospetto fondato che questi stiano compiendo gravi irregolarità in danno all’Ente (si applica la procedura ex art. 1409 c.c.).
Almeno un decimo dei soci può effettuare la denuncia di cui sopra, in alternativa al Tribunale, all’organo di controllo, che dovrà darne conto in Assemblea.
Quindi, in generale, gli amministratori di un ETS sono sempre responsabili per le azioni che compiono qualora arrechino un danno all’Associazione o a terzi.
** Bisogna prestare attenzione, perché in taluni casi anche i soci possono essere chiamati a rispondere per le azioni che hanno compiuto in nome e per conto dell’Ente, anche qualora sprovvisti di rappresentanza legale.
Anche l’organo di controllo stesso può essere chiamato a rispondere per i fatti degli amministratori, qualora non abbia adempiuto correttamente ai propri doveri di vigilanza.
3. L’Organo di Controllo
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo è sempre obbligatorio per le fondazioni, mentre le le associazioni lo è solo quando:
- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera 110.000,00 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi, le entrate comunque denominate superano 220.000,00 euro;
- i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superano le 5 unità;
- costituzione di patrimoni destinati.
4. Revisione legale dei conti
Il Revisore legale dei conti può essere sia un organo monocratico che collegiale e deve essere nominato quando:
- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera 1.100.000,00 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi, le entrate comunque denominate superano 2.200.000,00 euro;
- i dipendenti occupati in media durante l'esercizio superano le 12 unità;
- costituzione di patrimoni separati.
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