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LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

A Cavallo di Un Cavillo, per ascoltare le mie pillole sulle organizzazioni di volontariato, clicca qui

Riferimenti normativi:

- artt. 32, 33 e 34 CTS;

- artt. 84 e 86 CTS.

1. Chi sono le ODV: normativa applicabile

Le Organizzazioni di Volontariato, anche prima del Codice del Terzo Settore, godevano di una disciplina specifica e peculiare rispetto alle altre forme associative. La L. 266/1991 disciplinava in maniera compiuta le ODV, dalla costituzione alla regolamentazione delle attività, fino agli aspetti fiscali. Il Codice del Terzo Settore, nell’ottica di rendere unitaria la normativa sugli Enti non-profit, abroga la L. 266/1991, mantenendo però la peculiarità delle ODV.

Infatti, alle ODV non solo si applicano le norme generiche sugli ETS, ma godono di una specifica disciplina all’interno degli artt. 32, 33 e 34 del CTS.

Le ODV sono innanzi tutto Enti del Terzo Settore ed in quanto tali, ai sensi dell’art. 4 CTS, devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Queste finalità, devono essere perseguite mediante una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS. A differenza della L. 266/1992, il CTS tipizza le attività che un ODV può svolgere, proprio come accade per tutti gli altri ETS. La normativa previgente non predeterminava le attività che un ODV poteva svolgere, ma si limitava a statuire che queste avrebbero dovuto svolgere, senza fini di lucro, attività dirette al perseguimento di finalità solidaristiche. Invece, il CTS, stabilisce che l’oggetto sociale delle ODV (al pari di tutti gli altri ETS), deve essere costituito dalle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS (per approfondire il tema cliccare qui). Questa è importante novità, perché sottolinea come le ODV, per quanto peculiari, rientrino in ogni caso all’interno della disciplina unitaria che caratterizza gli ETS.

Come tutti gli ETS, le ODV devono essere iscritte al RUNTS, nell’apposita sezione ad esse dedicata. Per potervi essere iscritte, devono rispettare tutti i requisiti imposti dal Codice del Terzo Settore, tra cui appunto lo svolgimento delle suddette attività.

** Le Associazioni costituite in forma di ODV ai sensi della L. 266/1991 e iscritte all’apposito Registro Regionale, potranno essere iscritte automaticamente nell’apposita sezione del RUNTS, a condizione di rispettare le nuove norme contenute nel Codice del Terzo e di conseguenza adeguare i propri statuti.

2. Peculiarità delle ODV

Gli artt. 32, 33 e 34 CTS, dispongono particolari requisiti che le ODV devono rispettare per potersi definire tali.

Forma: Le ODV devono necessariamente essere costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta. Ciò significa che non tutti gli Enti possono assumere la qualifica di ODV. Ad esempio, le imprese sociali, le cooperative sociali, gli enti filantropici, non possono assumere la qualifica di ODV.

** La disciplina previgente non poneva alcun vincolo sulla forma giuridica, l’ente era libero di determinare la forma giuridica ritenuta più idonea per attuare le proprie finalità

Membri: Le ODV devono avere almeno 7 membri persone fisiche o almeno 3 membri Organizzazioni di Volontariato. Se non rispettano il requisito del numero minino di partecipanti non possono assumere la qualifica di ODV. Qualora il numero dei partecipanti diminuisca al di sotto del minimo legale, deve essere ricostituito entro l’anno, pena la cancellazione dal RUNTS o in alternativa migrazione in un’altra sezione dello stesso (ovviamente una volta che sarà costituito).

Associati: Possono essere soci delle ODV sia persone fisiche sia altri Enti del Terzo Settore comunque senza scopo di lucro, a condizione che questi non superino il 50% degli associati.

Attività: Le ODV devono svolgere una o più attività ai sensi dell’art. 5 CTS prevalentemente nei confronti di soggetti terzi.

** Il CTS ci tiene a precisare come le ODV debbano svolgere l’attività nei confronti di soggetti terzi, a differenza delle APS che devono svolgere prevalentemente l’attività nei confronti dei propri associati.

Inoltre, la disciplina previgente non prevedeva tale obbligo rispetto ai destinatari delle attività svolte.

Risorse: Le ODV devono svolgere le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei volontari propri associati. Requisito fondamentale è quindi che le ODV siano strutturate e basate sull’attività dei volontari.

E’ concesso che si avvalgano dell’attività di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi per garantire il regolare funzionamento dell’associazione o nei limiti necessari a qualificare o specializzare l’attività svolta. L’utilizzo di lavoratori retribuiti deve quindi rispondere a particolari necessità, deve essere giustificato dalla specificità dell’attività da svolgere. Ad esempio: attività contabile amministrativa, maestri o insegnanti per corsi o attività didattiche…

In ogni caso il numero dei lavoratori retribuiti non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.

Quanto alle entrate economiche il CTS specifica che possono derivare da :

- quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività strumentali di cui all'articolo 6;

- lo svolgimento delle attività di interesse generale. In questo caso l’ODV, a fronte dell’attività svolta, può richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

** Qualora l’ODV si avvalga di lavoratori dipendenti deve tenere presente che:

- la retribuzione non può essere inferiore al minimo tabellare previsto per i dipendenti delle imprese. L’ODV, non può utilizzare l’assenza di scopo di lucro come giustificazione per versare ai propri dipendenti una retribuzione inferiore ai minimi garanti;

- deve rispettare la normativa del lavoro in genere, ai dipendenti sono garantiti tutti i diritti riconosciuti dalla legge e si applicheranno tutte le normative previste a tutela del lavoratore;

- deve rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008).

** Il CTS evidenzia il carattere non lucrativo delle ODV, stabilendo che non possono mai avere un qualsivoglia tipo di guadagno per le attività di interesse generale svolte nei confronti di terzi.

Inoltre a differenza che per le APS, stabilisce anche quali possano essere le entrate economiche delle ODV.

Ordinamento e amministrazione: Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate o tra le persone fisiche associate agli Enti associati della ODV. Altri Enti non possono essere amministratori delle ODV.

Ai componenti degli organi sociali non può mai essere riconosciuto un compenso, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

** A differenza che per le APS, il CTS dispone una disciplina specifica anche per quanto riguarda gli organi sociali, specificando come possano essere costituiti solo da persone fisiche e la gratuità delle cariche. Unica eccezione al divieto di retribuzione è costituita de revisori legali dei conti.

3. Regime fiscale delle ODV

Anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali, le ODV godono di una disciplina specifica e ben più favorevole rispetto a quella riservata a tutti gli altri ETS.

Non sono considerate commerciali ai fini dell’imposta sul reddito, le seguenti attività se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

** E’ quindi fondamentale che la ODV non svolga le proprie attività in forma di impresa, tale da potersi considerare concorrenziale sul mercato.

Inoltre, i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

** Il CTS, nella sezione dedicata alle disposizioni fiscali relative alle ODV, non tratta della rilevanza commerciale di: quote associative, donazioni o lasciati e fondi pubblici. Si deve ritenere applicabile la normativa generica sugli ETS per cui, tali entrate non sono considerate commerciali.

3.1 Regime forfettario

Le ODV che hanno ricavi non superiori ad Euro 130.000,00 possono accedere al regime forfettario, che prevede la determinazione dei redditi applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente pari al 1%.

Le ODV devono optare esplicitamente per tale regime forfettario nella dichiarazione dei redditi annuale.

Le ODV che accedono al regime forfettario non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

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