Riferimenti normativi
Artt. 13, 14 e 15 Codice Terzo Settore
1. Bilancio di esercizio
Gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato da:
Stato patrimoniale;
Rendiconto gestionale (indicazione proventi e oneri);
Relazione di missione
La relazione di missione:
Poste di bilancio;
Andamento economico e finanziario;
Modalità di perseguimento finalità statutarie.
Gli ETS devono dar conto nel bilancio o nella relazione di missione della marginalità delle attività di cui all’art. 6 del CTS, ossia le attività strumentali al perseguimento dei fini statutari.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a Euro 220.000,00 possono redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente in forma di impresa commerciale devono tenere anche le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.:
- libro giornale;
- libro inventari.
Tali ETS sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio ogni anno presso il registro delle imprese.
Gli ETS che non sono iscritti al registro imprese devono depositare il bilancio id esercizio ogni anno al RUNTS.
Gli ETS con ricavi superiori a 1 milione di Euro devono depositare annualmente il bilancio sociale presso il RUNTS e pubblicarlo sul proprio sito internet.
Mentre gli ETS con ricavi superiori a Euro 100.000,00 devono in ogni caso pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti o compensi di qualsiasi tipo corrisposti ai componenti dell’organo di amministrazione o di controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Il bilancio sociale
Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
3. Libri sociali obbligatori
Tutti gli ETS devono tenere:
Libro degli associati o aderenti;
Libro adunanze e deliberazioni assemblee;
Libro adunanze e deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
Gli associati e gli aderenti hanno diritto di visionare i suddetti libri sociali.
4. Il patrimonio
Il patrimonio degli ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In ogni caso si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
** In caso di scioglimento dell’ETS il patrimonio deve necessariamente essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.
** Gli ETS possono destinare uno o più patrimoni ad uno specifico affare secondo gli artt. 2447 bis e ss. c.c.
In particolare dovranno:
- tenere separate ed apposite scritture contabile per il patrimonio separato;
- specificare con apposita delibera l’affare cui il patrimonio è destinato, il piano economico finanziario per realizzare l’affare (sì da valutarne la congruità), modalità e regole impiego e rendicontazione.
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