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… E ALLA FINE ARRIVA IL RUNTS!

Riferimenti normativi

Art. 45 Codice del Terzo Settore

D.M. 106/2020

D.M. 561/2021


Dopo anni di attese, finalmente, lo scorso 23 novembre 2021 il RUNTS è stato istituito ufficialmente (D.M. 561/2021).

E così, da questo momento, tutte le associazioni che intendono essere considerate Enti del Terzo Settore, possono procedere con l’iscrizione al registro.

Bisogna, infatti, rammentare che per poter utilizzare la dicitura di ETS (o ODV e APS) e vedrso quindi applicata la disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore, diviene necessario iscriversi al RUNTS nell’apposita sezione.

Vediamo nel dettaglio, cos’è il RUNTS e come si articola.


1. Cos’è il RUNTS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore, per assicurare la piena trasparenza degli ETS attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Quindi, primariamente il RUNTS ha una funzione di pubblicità e garanzia degli ETS ivi iscritti.

L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.

Per ogni tipologia di Ente, vi è una specifica sezione all’interno del RUNTS nella quale iscriversi.

Inoltre, l’iscrizione al RUNTS consente all’Ente di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni.

Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

2. Composizione

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà gestito su base territoriale con la collaborazione di regioni e province.

Il RUNTS si compone delle seguenti sezioni:

- Organizzazioni di Volontariato;

- Associazioni di Promozione Sociale;

- Enti Filantropici;

- Imprese Sociali (comprese le cooperative sociali);

- Reti Associative;

- Società di mutuo soccorso;

- altri Enti del Terzo Settore.


Nessun ETS può essere iscritto contemporaneamente a più sezioni, ad eccezione delle Reti Associative.

3. Chi può iscriversi al RUNTS

Possono iscriversi al RUNTS le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS.


4. Come iscriversi

In genere, l’iscrizione al RUNTS sarà completamente telematica e attraverso l’apposito portale cui gli ETS devono registrarsi e seguire i vari passaggi.

In particolare, vi sono procedure leggermente diverse a seconda dell’ETS che si iscrive.

  • Gli enti già iscritti ai registri ODV e APS. Apartire dal 23 novembre 2021 le amministrazioni che gestivano i registri ODV e APS (registri provinciali, regionali e nazionali), hanno iniziato a trasferire sul sistema informativo del RUNTS i dati degli enti già iscritti. Si tratta di un'attività preliminare che non richiede adempimenti da parte degli enti. In questo caso, la fase di iscrizione viene gestita completamente dai gestori dei registri, che dovrebbero attuare il trasferimento entro il 22.02.2022.

  • Le Onlus. Devono attendere che l'Agenzia delle Entrate renda pubblico l'elenco delle Onlus iscritte al 22 novembre 2021. Poi potranno attivare, tramite il portale del RUNTS la procedura per perfezionare la propria iscrizione al Registro. Avranno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore. Si ricorda, infatti, che le Onlus non esisteranno più. Tale forma giuridica non è più contemplata dal Codice del Terzo settore e l’attuale registro delle Onlus cesserà di esistere una volta ultimato il trasferimento degli Enti iscritti al RUNTS.

  • Le imprese sociali e le cooperative sociali iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese Non devono effettuare adempimenti al momento, in quanto l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS

  • Gli enti non iscritti ai precedenti registri. A partire dal 24 novembre 2021 possono richiedere l'iscrizione nel RUNTS esclusivamente attraverso il portale dedicato cui si accede cliccando sul "banner" nella homepage del Ministero o tramite l'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/.

La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante dell’ETS all’ufficio della regione o provincia autonoma in cui l’Ente ha la sede legale. Le Reti di Associazione devono presentare la richiesta presso l’Ufficio Statale.

Bisogna depositare Atto costitutivo e statuto, altri eventuali allegati e indicare la sezione nella quale si intende iscrivere l’Ente.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda L’Uffico del Registro può:

-iscrivere l’Ente;

- richiedere ulteriore documentazione;

- rigettare la richiesta (possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo territorialmente competente).

N.B. - Silenzio assenso

In ogni caso decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dall’integrazione die documenti, la domanda si intende accolta.

5. Contenuto e aggiornamento

Per ciascun Ente iscritto al RUNTS devono risultare le seguenti informazioni:

- denominazione;

- forma giuridica;

- sede legale sedi secondarie o operative;

- data di costituzione;

- attività di interesse generale di cui all’art. 5;

- codice fiscale e/o partita iva;

- possesso personalità giuridica e patrimonio minimo;

- generalità soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’Ente;

- generalità dei soggetti che occupano cariche sociali e relativi poteri e limitazioni.

Inoltre devono essere inserite nel RUNTS tutte le modifiche inerenti atto costitutivo e statuto, nonché le deliberazioni relative a trasformazioni, scissioni, fusioni., scioglimento, liquidazione o estinzione, nonché l’acquisto della personalità giuridica.

Entro 30 giorni da ciascuna modifica devono essere depositati gli atti interessati o i verbali contenenti le deliberazioni di cui sopra.


Infine, entro il 30 giugno di ogni anno devono essere depositati i rendiconti e i bilanci (artt. 13 14 CTS) e i rendiconti delle attività di raccolta fondi.


.** Il deposito della documentazione necessaria a richiedere l’iscrizione al RUNTS e ad assicurarne la permanenza è onere degli amministratori ai sensi dell’art. 2630 c.c. [Chiunque , essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo]


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