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Immagine del redattoreValentina Mosca

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE: caratteristiche e requisiti

La riforma del Terzo Settore, come ormai tutti sappiamo, ha introdotto una categoria generale per gli enti non lucrativi, gli Enti del Terzo Settore (ETS), in cui confluiranno tutte le organizzazioni non-profit.

Oltre alla categoria generica degli ETS, il Codice del Terzo Settore regolamenta anche alcune categorie particolari di ETS, alle quali si applica una disciplina specifica.

In questo articolo ci occuperemo di mettere in evidenza le caratteristiche più significative degli ETS, cercheremo di capire chi sono e quali requisiti devono avere per poter assumere tale qualifica.


1. Le attività dell’ETS

Il primo e imprescindibile presupposto per ottenere la qualifica giuridica di Ente del Terzo Settore è l’esercizio di un’attività di interesse generale.

Il Codice del Terzo Settore, all’art. 5, elenca in modo tassativo le attività considerate di interesse generale e che l’ente può svolgere (qui il link alla normativa). In genere, si tratta di attività considerate di rilievo sociale, finalizzate sia al sostegno dei soggetti svantaggiati che allo sviluppo della società civile nel suo complesso. Tant’è che tra le attività di interesse generale ex art. 5 CTS, rientrano anche l’organizzazione e gestione di attività culturali, la ricerca scientifica, tutela del patrimonio culturale, attività di formazione extra scolastica…

L’Ente che intende assumere la qualifica di ETS dovrà pertanto assicurarsi di svolgere almeno una delle 24 attività di interesse generale indicate dal Codice del Terzo Settore.

Oltre alle attività di interesse generale, l’ETS, qualora previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto, può svolgere anche attività diverse (art 6 CTS), purché siano secondarie e strumentali alle attività di cui all’art. 5 CTS.

Quella di svolgere anche attività diverse è solo una facoltà, infatti unico requisito necessario per assumere la qualifica di ETS è l’esercizio di un’attività di interesse generale.


2. Assenza di finalità di lucro

Ulteriore requisito che devono avere gli Enti del Terzo Settore è l’assenza di finalità lucrative, deve perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per questo motivo è necessario che il patrimonio dell’Ente sia destinato esclusivamente al raggiungimento delle finalità statutarie. Ciò comporta pertanto il divieto assoluto di distribuzione degli utili, clausola che deve essere prevista necessariamente nello statuto.


Si precisa che è vietata anche la distribuzione indiretta degli utili, ossia:

  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta e alle responsabilità assunte;

  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;

  • la cessione di beni o servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a chiunque operi per l’organizzazione o ne faccia parte.


Inoltre, a garanzia di questo precetto, il Codice prevede che in ogni caso, a seguito dell’estinzione o dello scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo debbaessere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, agli altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


Per gli ETS in possesso di personalità giuridica iscritti al Registro delle Imprese, è possibile istituire singoli patrimoni separati da destinare a specifiche attività.


3. Adempimenti sociali

L’acquisto della qualifica di ETS è subordinato anche all’adempimento di tutta una serie di obblighi sociali, che riguardano:

  • la denominazione: l’ente deve riportare nella propria denominazione la dicitura Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS;

  • tenuta dei libri sociali obbligatori (libro soci, libro verbali, registro volontari…);

  • redazione bilancio d’esercizio;

  • pubblicazione sul proprio sito internet dei contributi ricevuti d enti pubblici;

  • pubblicazione sul proprio sito internet degli emolumenti corrisposti ai componenti degli organi sociali e agli amministratori;

  • gli organi sociali devono essere disciplinati secondo le indicazioni del CTS.


4. Iscrizione al RUNTS

Infine, gli Enti, dovranno iscriversi in una delle categoria previste dal Registro Unico del Terzo Settore, per assumere effettivamente la qualifica di ETS. Al momento, il RUNTS dovrebbe essere istituito entro quest’anno, perciò gli Enti dovranno riorganizzarsi ed apportare le modifiche necessarie alla propria struttura e allo statuto prima dell’entrata in vigore. Pena l’impossibilità di iscriversi al RUNTS e ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Le sezioni del RUNTS:

  • Organizzazioni di volontariato;

  • Associazioni di Promozione Sociale;

  • Enti Filantropici;

  • Imprese Sociali, incluse le cooperative sociali;

  • Reti Associative;

  • Società di Mutuo Soccorso;

  • gli altri Enti del Terzo Settore.



Nei prossimi articoli e podcast di ‘A cavallo di un cavillo’ dedicati al Terzo Settore, approfondiremo tutti i punti qui trattati.

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