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IL REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Puoi ascoltare le mie pillole sulla fiscalità degli ETS su 'A Cavallo di un Cavillo'


Riferimenti normativi:

- art. 79 CTS;

- art. 80 CTS;

1. Gli ETS non commerciali

Gli ETS possono assumere sia la qualifica di ente non commerciale che di ente commerciale, a seconda che svolgano le proprie attività con modalità di impresa o meno.

Gli ETS qualificati come commerciali ai fini fiscali non potranno accedere alle agevolazioni previste dal CTS e il loro reddito, considerato di impresa, sarà sottoposto alla normale tassazione prevista dal TUIR.

Il CTS, ai fini dell’individuazione della natura commerciale di un ETS, utilizza sostanzialmente il criterio quantitativo: se le attività di natura commerciale superano in proporzione le attività di natura non commerciale, l’ETS sarà considerato un ente commerciale ai fini fiscali.

All’art. 79, poi, il CTS individua nello specifico quali attività svolte dagli ETS sono considerate di natura non commerciale, nonché le modalità con cui devono essere svolte per rimanere tali.

2. Le attività non commerciali

Ai sensi dell’art. 79, co. 2 CTS, non si considerano commerciali le attività di interesse generale (art. 5 CTS), qualora siano svolte:

  • a titolo gratuito;

  • dietro il versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

** I ricavi non devono mai superare i costi sostenuti dall’ETS, con una tolleranza del 5%. Nel calcolo dei costi si devono considerare non solo i costi di diretta imputazione, ma anche quelli correlati (ad. es. stipendio dell’eventuale dipendente, costi fissi quali luce e gas, eventuali affitti di materiali necessari per l’attività, pagamento di un professionista laddove necessario..). Tutti questi costi indiretti sono ricompresi nella tolleranza del 5%. Ciò significa che il ricavo ottenuto dallo svolgimento dell’attività può superare i costi di massimo il 5% per essere considerato provente non commerciale.

Sono inoltre considerate non commerciali le attività:

  • le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolte direttamente da un Ets che le svolga come finalità principale e purchè tutti gli utili siano interamente reinvestiti nell’attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati, e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati ai risultati prodotti. Le stesse sono considerate non commerciali anche se affidate ad università ed organismi di ricerca che le svolgono direttamente, secondo modalità e ambiti normativamente stabiliti;


  • le attività sociali, sanitarie e socio sanitarie, se esercitate da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle suddette attività e che non sia previsto alcun compenso a favore degli amministratori;

  • le attività di raccolta fondi, qualora organizzate nell’ambito di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione e in modo occasionale. Anche in questo caso, però, i ricavi non devono superare i costi effettivi sostenuti dall’ETS per l’organizzazione della raccolta fondi. Pertanto, se previste cessioni di beni e servizi queste devono avvenire per cifre di modico valore;

  • i contributi e gli apporti da parte di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale;

  • i contributi, le liberalità e le quote associative

** Occorre precisare, alla luce di quanto esposto, che le attività di interesse generale ex art. 5 CTS, non sono considerate non commerciali di default, ma devono rispettare i requisiti di cui sopra. Quindi un ETS può anche svolgere esclusivamente le attività istituzionali, ma essere considerato ente commerciale ai fini fiscali, se queste vengono svolte con modalità di impresa.

** Di contro, non è scontato che un ETS che oltre a svolgere le attività istituzionali svolga anche le attività strumentali ex art. 6 CTS, venga necessariamente considerato quale ente commerciale. Bisogna far sempre riferimento al criterio quantitativo.

** In sostanza si considerano non commerciali gli ETS che svolgono le proprie attività istituzionale in modo esclusivo o prevalente, secondo i criteri sopra individuati.

** In concreto, l’ETS assume la natura di ente commerciale se sussiste il seguente rapporto:

entrate da attività di interesse generale svolte non in conformità ai commi 2 e 3 dell’articolo 79 + entrate da attività diverse di cui all’articolo 6 – entrate da sponsorizzazioni

>

contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative, proventi ed entrate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 lettera b .


Nel conteggio si considera anche il valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

L’eventuale mutamento della qualifica, da Ets non commerciale a Ets commerciale, opera a partire dal periodo di imposta in cui l’ente assume la qualifica commerciale.

3. Ulteriori precisazioni per le Associazioni del Terzo Settore

Infine il CTS introduce delle specifiche norme ad hoc, che si aggiungono a quelle di cui sopra, per le Associazioni del Terzo Settore (intendendosi quegli ETS che assumono la qualifica di associazione, come ad es. le associazioni culturali).

  • Si considerano di natura non commerciale le attività svolte dall’associazione nei confronti dei propri associati e loro familiari o conviventi, a condizione che non siano svolte dietro il pagamento di un corrispettivo specifico;

  • Si considerano di natura non commerciale le quote associative, a condizione che non siano previsti contributi o quote supplementari in funzione delle diverse o maggiori prestazioni cui hanno diritto gli associati.

** Ciò significa che le associazioni devono porre molta attenzione: in sostanza qualsiasi attività svolta dietro corrispettivo specifico, che sia esse istituzionale o strumentale, verrà considerata commerciale, anche se effettuata nei confronti dei propri associati.

** Tale norma non può più essere elusa facendo pagare agli associati una quota maggiorata’ ricomprendente anche il costo del servizio offerto. Tale maggiorazione, rispetto alla normale quota associativa, sarà in ogni caso considerata provente commerciale. Le quote associative si considerano entrate non commerciali, solo quando sono effettivamente uguali per tutti gli associati, non devono esservi differenziazioni in basi ai servizi fruiti.

4. Regime forfettario degli ETS non commerciali

Gli ETS non commerciali possono optare per la determinazione forfettaria del reddito di impresa applicando un determinato coefficiente all’ammontare dei ricavi commerciali.

In particolare:


** attività di prestazioni di servizi:

  • ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;

  • ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;

  • ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

** altre attività:

  • ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;

  • ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;

  • ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

Se l’ETS svolge sia attività di prestazioni di servizi che altre attività,ai fini della determinazione del coefficiente, si considera prevalente la prestazione di servizi.

L’ETS, per accedere al regime forfettario, deve effettuare l’opzione nella dichiarazione annuale dei redditi. L’opzione sarà valida dal periodo di imposta in cui è esercitata e fino alla revoca, che deve essere espresse ed effettuata sempre nella dichiarazione annuale dei redditi.

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