Sicurezza sul lavoro e privacy
Riferimenti normativi:
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
- GDPR
1. Il Protocollo
Il 14 marzo 2020 i rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali, caldeggiati dal Governo, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a regolamentare l’attività lavorativa non sospesa. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore, imponendo tutta una serie di procedure e obblighi da rispettare negli ambienti di lavoro.
Il protocollo si suddivide in 13 punti che regolamento i vari aspetti essenziali dell’attività lavorativa, dall’obbligo di informazione alla gestione della sorveglianza sanitaria.
1.1 Obbligo di informazione
Il datore di lavoro ha l’onere di informare i propri dipendenti relativamente alle nuove procedure da seguire e rispetto alle indicazioni sanitarie imposte a livello nazionale.
Come:
consegnando o affiggendo nei locali aziendali, in luoghi ben visibili, depliant informativi.
Contenuto:
obbligo di rimanere presso il proprio domicilio con febbre superiore ai 37.5 gradi o in presenza di altri sintomi influenzali. Chiamare il proprio medico e l’Autorità sanitaria;
consapevolezza e accettazione di non poter entrare in azienda o di non potervi permanere oltre, qualora si verifichino (anche successivamente all’ingresso in azienda) una o più situazioni delle situazioni di pericolo indicate dall’Autorità sanitaria (ad es. sintomi influenzali, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni);
impegno nel rispettare tutte le indicazioni e le procedure dell’Autorità sanitaria e del datore di lavoro nell’accedere all’azienda e durante tutto il periodo di permanenza;
impegno nell’avvisare il datore di lavoro relativa all’insorgenza dei sintomi influenzali durante l’espletamento dell’attività lavorativa.
1.2 Modalità dii ingresso in azienda
Il protocollo permette al datore di lavoro di misurare la temperatura ai dipendenti in ingresso e qualora questa superi i 37.5 gradi dovrà:
vietare l’accesso ai locali aziendali al dipendente;
isolarlo momentaneamente fornendo le mascherine (il dipendente non dovrà recarsi in pronto soccorso, ma dovrà contattare il proprio medico curante e seguirne e indicazioni).
Inoltre, il datore di lavoro, all’ingresso, informa i dipendenti (e visitatori) che è vietato l’accesso in azienda per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con persone risultate positive al covid-19 o che provengano dalle zone a rischio secondo l’OMS.
** In questi casi il datore di lavoro potrebbe anche richiedere un’autocertifcazione di non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico o l’assenza di contatti con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni (vedremo più avanti le limitazioni imposte dalla normativa sulla privacy)
1.3 Modalità di ingresso di fornitori e visitatori
Il protocollo regolamenta anche l’ingresso per i fornitori e i visitatori.
Fornitori:
l’impresa deve regolamentare le procedure di ingresso in modo da evitare i contatti con il personale dipendente, ove possibile il fornitore deve rimanere all’interno del proprio mezzo di trasporto;
devono essere disposti presidi igienici appositamente per i fornitori, diversi da quelli in uso ai dipendenti;
devono sempre essere rispettate le distanze di sicurezza e ove non sia possibile devono essere utilizzati i dispositivi di sicurezza personale;
è in ogni caso vietato l’accesso agli uffici.
Visitatori: sono sottoposti alle stesse regole e procedure previste per i dipendenti e sopra indicate (imprese di pulizie, manutenzione, tecnici esterni…)
1.4 Sanificazione aziendale, igiene personale e dispositivi di sicurezza
L’azienda provvede sempre alla corretta pulizia e sanificazione dei propri locali e delle single postazioni di lavoro. Qualora siano presenti persone risultate positive al virus, l’azienda provvederà alla sanificazione secondo le indicazioni fornite da Ministero della Salute.
I dipendenti sono obbligati a rispettare le norme di igiene personale indicate dal Ministero della Salute, in particolare la pulizia delle mani. L’azienda mette a disposizione dei dipendenti presidi forniti di gel disinfettante, nonché garantisce la presenza di sapone nei bagni.
Infine, quanto ai dispositivi di sicurezza personale quali le mascherine, non si può trascurare l’indisponibilità in commercio stante l’emergenza sanitaria in atto.
Perciò sarà necessario rispettare in primis le distanze di sicurezza e le norme sull’igiene personale.
Le mascherine dovranno essere utilizzate solo seguendo le istruzioni dell’OMS e in particolare quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, così come tutti gli altri dispositivi, quali camici, occhiali, cuffie, guanti…
1.5 Gestione dell’ambiente di lavoro e dell’attività lavorativa
Spazi comuni:
Deve essere contingentato l’accesso agli spazi comuni (mense, spogliatoi, aree fumatori..) affinché venga rispettata la distanza di sicurezza e la sosta negli stessi deve essere ridotta. Gli spazi comuni devono essere costantemente ventilati e sanificati al pari degli altri locali aziendali.
Organizzazione del lavoro:
chiusura dei reparti non produttivi e utilizzo dello smart working e del lavoro a distanza;
rimodulazione dei livelli produttivi;
turnazioni tali da evitare al minimo i contatti personali tra dipendenti;
qualora non sia attuabile lo smart working utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti (Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazione in deroga) e le ferie arretrate e non ancora fruite;
sono sospese tutte le trasferte sul territorio nazionale e internazionale;
entrata e uscita dei dipendenti deve essere scaglionata così da evitare il più possibile i contatti interpersonali;
gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere ridotti al minimo indispensabile e sono vietate le riunioni, se non in modalità telematica.
1.6 Gestione di una persona sintomatica in azienda
Il dipendente:
qualora presenti i sintomi influenzali e febbre deve informare senza indugio l’ufficio del personale e deve essere posto in isolamento temporaneo secondo le indicazioni fornite dall’Autorità sanitaria.
Anche gli altri dipendenti presenti negli stessi locali devono essere posti in isolamento temporaneo.
L’azienda:
deve provvedere ad informare l’Autorità sanitaria competente. Collabora con l’AST nell’individuazione dei contatti stretti del dipendente successivamente risultato positivo al covid-19. Può eventualmente chiedere ai dipendenti entrati in contatto con la persona risultata positiva al tampone di lasciare i locali aziendali, secondo le indicazioni dell’AST.
1.7 Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, deve continuare secondo le normali modalità, anche perché funge da controllo aggiuntivo e preventivo che potrebbe portare all’individuazione di soggetti positivi.
Sono privilegiate le visite a richiesta o a rientro del periodo di malattia.
Nel rispetto della privacy il medico del lavoro indica al datore eventuali soggetti a rischio o con situazioni di particolare fragilità, in modo che possano essere adeguatamente tutelati.
2. Misure di sicurezza e privacy
Alcune delle misure di sicurezza previste dal protocollo, in particolare quelle inerenti le modalità di ingresso di dipendenti e visitatori, sono particolarmente invasive della privacy e in contrasto con il parere del Garante Privacy del 02 marzo.
In particolare il Garante aveva negato la possibilità per il datore di lavoro di raccogliere dati sulla salute e sugli spostamenti di dipendenti e visitatori, nonché di raccogliere autocertificazioni in tal senso. Secondo il Garante privacy, infatti, tali compiti dovrebbero essere riservati solo ed esclusivamente agli operatori sanitari.
Bisogna premettere che la misurazione della febbre, la raccolta del dato e delle suddette autocertificazioni consiste certamente in un trattamento dei dati personali, in particolare dei dati particolari (dati sensibili), inerenti lo stato di salute. Normalmente il trattamento dei dati particolari è vietato (art. 9 GDPR), se non in presenza determinate esigenze, come può accadere in ambito lavorativo.
Per rispettare la normativa a tutela della privacy (GDPR e Codice Privacy) è necessario porre particolare attenzione al modo in cui tali dati vengono trattati.
2.1 Aggiornamento del DVR
Qualora il datore di lavoro intenda porre in essere le misure previste da Protocollo per l’ingresso in azienda dei dipendenti e visitatori, occorre che aggiorni il proprio DVR prevedendo misure di contenimento del coronavirus in relazione all’attività svolta.
Nonostante le previsioni del Protocollo, per poter rilevare la temperatura corporea in tempo reale occorre che dal DVR emerga la necessità di farlo. Infatti, il datore di lavoro non può nemmeno rilevare la temperatura o richiedere autocertificazioni indiscriminatamente, deve esservi una reale e concreta necessità per farlo. Deve esservi un rischio effettivo e tali misure devono essere necessarie per ridurlo o eliminarlo. Non è quindi sufficiente aggiornare il DVR, deve esservi una corrispondenza tra il documento e la realtà dei fatti, che deve essere verificata in concreto.
2.2 Rilevamento della temperatura.
Come accennato si tratta di un trattamento di dati personali, perciò deve avvenire secondo quanto stabilito dal GDPR.
Informativa relativa al trattamento (art. 13 GDPR):
al momento del rilevamento della temperatura deve essere fornita al dipendente l’informativa aggiornata, che deve contenere:
finalità del trattamento: prevenzione da contagio da covid-19;
base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
durata dell’eventuale conservazione: termine dello stato di emergenza.
Il Protocollo stabilisce che l’informativa può essere fornita oralmente, sarebbe però opportuno consegnarne copia cartacea al dipendente, con firma per ricevuta, così da poter dimostrare di aver assolto all’obbligo di informazione.
Misure di sicurezza e organizzative:
bisogna evitare di registrare il dato della temperatura dopo il rilevamento;
registrare il dato solo qualora superi la soglia dei 37.5 e solo qualora sia necessario per documentare il divieto di accesso in azienda.
individuare i soggetti preposti al trattamento dei dati e fornire loro adeguate istruzioni;
divieto di diffusione dei dati a soggetti terzi a di fuori delle specifiche previsioni normative (possono essere comunicati solo all’AST competente);
qualora il dipendente dovesse essere posto in isolamento cautelativo, le modalità devono essere tali da poterne garantire sempre la riservatezza e dignità personale.
** La ratio è quella di raccogliere e registrare solo i dati strettamente necessari ad evitare la diffusione del virus. E’ inutile e in violazione della normativa registrare dati superflui, come la temperatura sotto soglia. I dati non possono MAI essere diffusi, quindi rimane fermo il divieto per il datore di comunicare agli altri dipendenti l’identità della persona sintomatica o risultata positiva.
2.2 L’autocertificazione
Il Protocollo sembra concedere al datore la possibilità di raccogliere dai dipendenti e visitatori autocertificazioni attestanti l’assenza di sintomi e di contatti con persone risultate positive o la non provenienza da zone a rischio secondo l’OMS.
Tale procedura è discutibile, oltrechè potenzialmente i contrasto con la normativa a tutela della privacy. Raccogliere e conservare l’autocertificazione non apporta alcun contrasto aggiuntivo alla diffusione del virus e ben può essere considerata una raccolta dati illegittima. Pertanto è sconsigliabile attuare questa procedura.
Qualora il datore di lavoro, dovesse comunque prevedere tale procedura nel DVR, dovrà in ogni caso rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al punto precedente.
** Anche in questo caso non si devono raccogliere dati superflui: ad es. si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi o del motivo di soggiorno.
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