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TUTELA DELLA PRIVACY DEI DIPENDENTI AI TEMPI DEL COVID-19

Riferimenti:

- parere Garante Privacy del 02 marzo 2020


1. Introduzione

Nella situazione emergenziale in cui ci troviamo, la tutela della privacy viene messa a dura prova, sopratutto in ambito lavorativo, dove sia datore di lavoro che dipendenti invocando la tutela della salute pubblica, pretendono la caccia alle streghe dei contagiati (o presunti tali).

Fermo restando che non è intenzione di nessuno sottovalutare l’emergenza, anzi, mi preme riportare i punti salienti del parere del Garante privacy in merito a comportamenti e obblighi che devono seguire sia il dipendente che il datore di lavoro.

Il Garante ha infatti ritenuto necessario intervenire per chiarire quali sono i ‘paletti’ che devono essere rispetti ai fini di garantire sia la privacy dei dipendenti che la loro sicurezza.


2. Datore di lavoro

Il Garante fa espresso divieto ai datori di lavori di porre in essere metodi ‘fai da te’ per raccogliere dati e informazioni in modo sistematico e generalizzato sugli spostamenti e sullo stato di salute dei dipendenti.

Il datore di lavoro deve limitarsi a seguire le linee guida comportamentali divulgate dal Ministero della Salute, astenendosi da:

  • raccolta di informazioni e dati del dipendente sullo stato di salute (deve rispettare l’obbligo ex art. 9 GDPR);

  • porre in essere indagini illegittime sugli spostamenti, nonché informazioni sullo stato di salute, dei dipendenti;

  • richiedere autodichiarazioni al dipendente relative a spostamenti, stato di salute e possibili contatti con i contagiati.

Il datore di lavoro, qualora venga informato da un proprio dipendente circa la possibilità di contatto con un soggetto contagiato, deve limitarsi a:

  • avvisare l’autorità sanitaria territorialmente competente;

  • comunicazione agli organi preposti alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro della variazione del ‘rischio biologico’;

  • adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori in concerto con il medico competente;

  • porre in essere le misure volte a tutelare la sicurezza e salute dei dipendenti in ambito lavorativo.

Al più, il datore di lavoro può agevolare i dipendente nell’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie cui è tenuto (v. paragrafo successivo), istituendo dei canali privilegiati.

Preciso infine, che il datore di lavoro non è tenuto in alcun modo ad informare gli altri dipendenti sulla presenza di soggetti contagiati (o presunti), né men che meno a fornirne i nominativi. Questo comporterebbe una grave violazione della privacy del dipendente contagiato (o presunto tale), ponendosi in contrasto anche con il parere del Garante Privacy, nonché di tutte e linee guida Ministeriali.

Ricordo, che gli unici organi preposti alla raccolta dei dati dati e delle informazioni sugli spostamenti delle persone contagiate e alla relativa divulgazione ove opportuno, sono solo ed esclusivamente gli operatori sanitari.

Ciò significa, che solo l’azienda ospedaliera territoriale potrà acquisire le informazioni dai soggetti contagiati, ricostruirne gli spostamenti e, infine, comunicare ai diretti interessati eventuali rischi di contatto con tali soggetti. Solo l’AST competente potrà comminare eventuali quarantene obbligatorie, salva la scelta di porsi spontaneamente in quarantena.


3. Il dipendente

Dal canto suo, invece, il dipendente è tenuto, come chiunque altro, a comunicare all’AST competente se negli ultimi 14 giorni ha effettuato spostamenti nelle zone rosse o se è entrato a contatto con persone contagiate. La comunicazione può essere effettuata anche mediante il medico di base. Sarà poi l’AST a prendere le misure necessarie, tra cui ad esempio l’isolamento fiduciario.

Rimane poi fermo l’obbligo generale del lavoratore di comunicare al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) abbia contatti con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

In tutti questi casi, il dipendente deve astenersi dal comunicare tali informazioni o i nominativi delle persone contagiate (o sospette), a chiunque al di fuori dell’AST.



In conclusione, ritengo fondamentale informarsi sui propri obblighi e diritti, prima di invocare la caccia alle streghe dei c.d. contagiati, che vorrei ricordare rimangono prima di tutto persone, che necessità di tutela sotto tutti i punti di vista.

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